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Legge 13/05/1961 n. 469
Articolo 103 L'assunzione e l'inquadramento nelle varie categorie indicate nelle allegate tabelle B) e C) sono subordinati al possesso da parte degli interessati, del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti per il personale statale non di ruolo. Al personale con mansioni salariali va attribuita la qualifica di mestiere in relazione alle mansioni effettivamente esercitate, qualifica che deve essere compresa fra quelle contemplate dalla tabella annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67, e successive modificazioni. La qualifica di mestiere così attribuita comporta l'assegnazione di ciascun salariato alla corrispondente categoria di cui alla predetta tabella ed alla corresponsione del trattamento economico previsto per la categoria medesima. Le assunzioni decorrono dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. Legge 13/05/1961 n. 469 – Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.
Articolo 104 Al personale assunto ai sensi del precedente articolo si applicano le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico previsti rispettivamente per il personale impiegatizio e salariato statale non di ruolo. Al personale impiegatizio si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 202, ed alla legge 5 giugno 1951, n. 376, ai fini del collocamento nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato previsto dagli articoli da 334 a 350 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il periodo per il compimento dell'anzianità minima occorrente per la applicazione del precedente comma decorre dalla data di assunzione nelle categorie del personale non di ruolo statale. Il collocamento nei ruoli aggiunti è limitato a coloro che, al compimento del 65º anno di età, si trovino ad avere un'anzianità complessiva utile, ai fini di pensione, di almeno 15 anni di servizio di ruolo aggiunto, nonchè di servizio statale non di ruolo per il quale è fatto obbligo di riscatto ai sensi delle vigenti disposizioni. La domanda di riscatto del servizio statale non di ruolo deve essere presentata, contemporaneamente a quella di collocamento nei ruoli aggiunti, pena la decadenza del collocamento nei ruoli aggiunti.
Articolo 105 Al personale di cui al precedente art. 101 che non venga comunque assunto alle dipendenze dello Stato, è corrisposta, in aggiunta al trattamento di licenziamento, di cui al secondo comma dello stesso art. 101, una integrazione pari a tre mensilità dello stipendio o della paga e delle indennità accessorie aventi carattere continuativo, se trattasi di impiegati, ovvero pari a 90 giornate della paga e delle indennità accessorie, sempre a carattere continuativo, se trattasi di personale salariato. Tale integrazione va computata sull'ammontare dei predetti assegni spettanti alla data di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro, ai sensi del precedente
art. 101.
Articolo 106 Il Ministero dell'interno è autorizzato alla concessione di contributi fino all'importo annuo di lire 25 milioni a favore di istituzioni, giuridicamente riconosciute, che si prefiggano l'assistenza ai figli del personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Articolo 107 Ai progetti relativi alla costruzione od all'adattamento di immobili da destinare ai servizi dei vigili del fuoco, approvati dal Ministro per l'interno ai sensi dell'art. 21 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, è riconosciuto, ai fini della loro esecuzione, carattere di urgenza e di indifferibilità.
Articolo 108 Sono abrogate le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 700, circa la forza organica dei Corpi dei vigili del fuoco, nonchè le disposizioni contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 ottobre 1947, n. 1254, relative alla forza massima complessiva dei sottufficiali, vigili scelti e vigili, da mantenersi in servizio continuativo. Sono, altresì, abrogate la legge 9 aprile 1951, n. 338, contenente norme sulla gestione finanziaria dei servizi antincendi ed ogni altra disposizione che sia in contrasto con la presente legge.
Articolo 109 Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri per il tesoro e per la difesa, sentito il Consiglio di Stato, si provvederà ad emanare i regolamenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei servizi antincendi, nonchè il regolamento di amministrazione e contabilità per le scuole centrali, il centro studi ed esperienze, gli ispettorati di zona, i comandi provinciali ed i distaccamenti dei vigili del fuoco. Fino a quando tali regolamenti non saranno emanati continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con le norme contenute nella presente legge, le disposizioni della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e dei regi decreti 16 marzo 1942, numeri 699 e 701.
Articolo 110 Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge, escluse quelle di cui al precedente art. 86, si provvede, per l'esercizio 1960-61, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 388 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio predetto; con lo stanziamento del capitolo n. 97 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio 1960-61; e con i contributi delle imprese di assicurazione di cui al precedente art. 4. Alla spesa relativa all'esercizio 1961-62, prevista in lire 13.100.000.000 si provvede: per lire 10.000.000.000 con lo stanziamento inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio predetto rela- Legge 13/05/1961 n. 469 – Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco. tivo alle somme da corrispondere alla Cassa sovvenzioni antincendi per le spese di gestione dei servizi antincendi in applicazione dell'art. 1 della legge 16 settembre 1960, n. 1014; per lire 1 miliardo cinquecento milioni con lo stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1961-62 relativo alle spese per il funzionamento dei servizi antincendi nei porti; per lire 600 milioni mediante riduzione dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio 1961-62 concernente il fondo destinato a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso e per lire 1.000.000.000 con i contributi delle imprese di assicurazione di cui al precedente
art. 4. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione della presente legge. (Si omettono le tabelle).
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Risorse idriche, Parchi, Cartografia, Paesaggio, Rifiuti, Zone protette
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Enti locali, Protezione civile, Università
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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